L’assenza di pre-supposti può tenersi fra i caratteri del nichilismo giuridico. La condizione di validità del diritto positivo non sta fuori e prima di esso, ma all'interno di esso, nel meccanismo produttore di norme. Sono caduti o declinati i titoli di legittimazione esterna. La decapitazione di Luigi XVI acquista un rilievo simbolico: non c'è più alcun tramite con gli dèi. Quando s'insegna essere la sovranità originaria, si dice, appunto, che il diritto trova origine in se stesso, che la catena di norme, degradanti dalle generali alle particolari, non è appesa ad un gancio esterno, ma si svolge e sostiene da sola.
Questa catena obbedisce, nelle democrazie occidentali, alla razionalità tecnica, che è propria dell'economia capitalistica. Le norme giuridiche sono considerate come un prodotto, cioè risultato di un meccanismo tecnico, capace di ricevere e 'trattare' qualsiasi materia. Le fabbriche del diritto hanno l'aspetto di procedure, di ordinate sequenze di atti, che volgono verso un prodotto conclusivo. Il linguaggio del diritto s'indebita verso il linguaggio dell'economia: produzione, procedure, funzionamento, efficienza ecc. E il linguaggio di congegni, pronti a 'macinare' il grano e il loglio, capaci, nella loro astratta e regolare funzionalità, di tradurre in norma giuridica qualsiasi contenuto (politico, religioso, scientifico, e via seguitando). La razionalità tecnica non valuta né seleziona i contenuti: e non è in grado dì farlo, poiché essa non pre-suppone nulla, e dunque non è munita di un criterio di distinzione e scelta.
N. Irti. Il salvagente delle forma. Laterza, 2007. p. 101